Onorevoli Colleghi! - Attualmente il nostro sistema giuridico prevede un'unica forma di azione collettiva in materia di tutela dei consumatori, l'azione inibitoria disciplinata dagli articoli 37 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in grado di prevenire e di fare cessare la lesione di interessi «di gruppo» ma non di riparare o risarcire i danni individuali.
      La presente proposta di legge introduce un nuovo strumento giudiziario, l'azione collettiva (mutuata dall'espressione anglosassone «class action») che non soltanto ha effetto risarcitorio, ma consente l'ottenimento di una sentenza che potrà essere fatta valere anche da quanti abbiano subìto gli stessi danni.
      Attraverso un unico procedimento giudiziario potrà essere data risposta a tutte le domande originate dallo stesso atto illecito plurioffensivo, con immediato beneficio rispetto ai tempi processuali.
      È garantita così l'uniformità della tutela ma anche la certezza del diritto, l'efficacia e l'equità del risultato. Chiunque abbia interesse (compresi comitati e associazioni che tutelano gli interessi della classe) può chiedere al tribunale l'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali in capo a soggetti sia pubblici che privati, nonché la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute. Qualora un potenziale componente della classe non intenda prendere parte all'azione collettiva, può avviare autonomamente un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti (la pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza ai fini dell'articolo

 

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39 del codice di procedura civile - litispendenza e continenza di cause - per i soggetti che non hanno espressamente aderito all'azione collettiva). L'istanza di ammissione dell'azione, completa di tutti i suoi elementi, produce gli effetti interruttivi della prescrizione di cui all'articolo 2945 del codice civile, e l'estratto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il giudice deve valutare l'ammissione dell'azione collettiva in base alla sussistenza dei seguenti requisiti:

          a) il fumus boni juris;

          b) la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

          c) i criteri per determinare in modo oggettivo i componenti della classe.

      In caso di ammissione dell'azione collettiva, il giudice emette un decreto contenente la nomina del promotore di classe maggiormente rappresentativo, la nomina del curatore amministrativo, la definizione di classe in grado di identificare in modo univoco i soggetti che vi appartengono, nonché l'ammissione al gratuito patrocinio. Chiunque desideri partecipare all'azione deve fare apposita istanza scritta al curatore amministrativo. Il processo si svolge secondo il rito ordinario o secondo il rito di cognizione sommaria in caso di richiesta da parte del promotore di classe. In corso di causa le parti possono raggiungere un accordo transattivo che deve essere approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo, e sottoposto al controllo di meritevolezza da parte del giudice. Se l'accordo è approvato, nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocinio, e il collegio emetterà la sentenza. In caso di sentenza di condanna, il tribunale determina i criteri in base ai quali dovrà essere calcolata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe. Sia il dispositivo della sentenza che le motivazioni vengono poi pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale. È compito del curatore amministrativo esperire tutti gli atti necessari per la materiale esecuzione del decreto emesso dal giudice, con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi membri, e dell'eventuale danno punitivo. A tale riguardo è previsto infatti che su richiesta del promotore, il giudice, qualora stabilisca che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto conseguente agli illeciti plurioffensivi è maggiore del risarcimento del danno, determini un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati. Nel caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquiderà in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:

          a) la parcella del difensore del convenuto e quella del curatore amministrativo;

          b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore.

      Nel caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe.
      In particolare, la presente proposta di legge, all'articolo 1, introduce l'azione collettiva nel sistema giuridico italiano con lo scopo di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare il compimento degli stessi.
      All'articolo 2, comma 1, la lettera a) definisce l'azione collettiva come azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna risarcitoria o restitutoria; la lettera b) definisce la classe come l'insieme dei soggetti danneggiati, univocamente identificabili attraverso la definizione della classe con decreto del giudice e iscritti nell'elenco tenuto dal curatore amministrativo; la lettera c) definisce il promotore della classe come il soggetto la cui istanza di azione collettiva

 

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è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe stessa; la lettera d) definisce il curatore amministrativo come il consulente nominato dal tribunale con il compito di raccogliere le istanze di iscrizione alla classe e di ripartire il risarcimento conseguente all'azione collettiva; la lettera e) definisce l'illecito plurioffensivo come atto o fatto illecito, omissione, inadempimento contemporaneamente lesivo di diritti o interessi di una pluralità di soggetti o ripetuto nei confronti di una pluralità di soggetti.
      L'articolo 3, comma 1, legittima chiunque abbia interesse a richiedere al tribunale ove ha sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, come conseguenza di illeciti plurioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.
      Il comma 2 legittima comitati e associazioni che tutelano gli interessi della classe a promuovere azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
      Il comma 3 consente ai potenziali componenti della classe che non intendono partecipare all'azione collettiva di avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti e prevede che la pendenza di una azione collettiva non costituisce litispendenza ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile per i soggetti che hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.
      L'articolo 4, comma 1, elenca i requisiti dell'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva. Essa deve contenere, oltre alla trascrizione integrale della citazione da notificare al convenuto:

          1) l'indicazione del tribunale davanti al quale è proposta la domanda;

          2) nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del promotore della classe che si candida; cognome, residenza o domicilio del convenuto o dei convenuti; la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza in giudizio se il promotore o il convenuto sono persone giuridiche, associazioni o comitati;

          3) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni;

          4) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe;

          5) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro almeno sommariamente indicata nel suo ammontare o con l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;

          6) una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda;

          7) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda (in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 163 del codice di procedura civile);

          8) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe con il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita, nonché con l'indicazione del danno documentabile e la documentazione comprovante il danno lamentato da ciascun soggetto.

      Il comma 2 prevede, inoltre, che l'istan- za debba essere sottoscritta a norma dell'articolo 125 del codice di procedura civile, consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario il quale la notifica ai convenuti. Entro dieci giorni dalla notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria e così si intende proposta.
      Il comma 3 dispone che l'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione (articolo 2945 del codice civile) anche rispetto ai diritti dei singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al comma 1, lettera h).
      Un estratto dell'istanza deve essere pubblicato, entro dieci giorni dalla notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale (comma 4).

 

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      L'articolo 5 prevede che il convenuto debba notificare alla controparte l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione entro sessanta giorni dalla notifica di cui all'articolo 4.
      L'articolo 6 disciplina le istanze concorrenti. Il comma 1 prevede che ciascun soggetto che via abbia interesse può presentare un'istanza per supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. In caso di più azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, ai fini della nomina del promotore della classe vengono valutate solo le istanze depositate in cancelleria entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'estratto.
      Il comma 2 dispone che entro i novanta giorni successivi al deposito della prima istanza, chiunque abbia interesse può depositare una memoria integrativa, con riferimento a possibili conflitti di interesse rispetto alla scelta di uno o più promotori della classe.
      Infine, il comma 3 prevede che il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo.
      L'articolo 7, comma 1, elenca i requisiti dell'azione collettiva per l'ammissibilità da parte del giudice:

          1) la sussistenza del fumus boni juris;

          2) la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

          3) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto. In caso di ammissione dell'azione, il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio.

      Il comma 2 prevede che, decorsi novanta giorni dal deposito della prima istanza contro il medesimo convenuto, il cancelliere formi il fascicolo contenente tutte le istanze contro il medesimo convenuto.
      Il comma 3 dispone che il presidente del tribunale decorsi due giorni dalla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore che, entro sessanta giorni, presenta al collegio le proprie osservazioni. Entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il promotore della classe. Il presidente può prorogare il termine ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
      Il comma 4 prevede che in caso di ammissione dell'azione il decreto deve contenere:

          a) l'indicazione del promotore della classe; nel caso di una pluralità di istanze il giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;

          b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco i soggetti che vi appartengono e quelli che devono essere esclusi;

          c) la nomina del curatore amministrativo;

          d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5;

          e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

      Il comma 5 dispone che il decreto deve essere comunicato al convenuto e a tutti i candidati promotori della classe presso i difensori, i quali sono tenuti a trasmettere immediatamente alla cancelleria una copia del decreto con attestazione della sua ricevuta.
      L'articolo 8, comma 1, elenca i compiti del curatore amministrativo:

          a) deve tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;

          b) in caso di proposta transattiva deve indire la votazione della stessa;

 

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          c) deve ripartire le somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa in proporzione al danno da ciascuno documentato.

      Il comma 2 dispone che, una volta conclusa l'azione collettiva con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.
      Il comma 3 prevede che le parti e ciascun partecipante alla classe possono nominare a proprie spese un consulente che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.
      Infine, il comma 4 dispone che il curatore deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano sempre informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti.
      L'articolo 9, comma 1, prevede che il curatore amministrativo deve tenere un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui all'articolo 7.
      Il comma 2 prevede che tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva (tranne il promotore che è iscritto di diritto) devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
      Nel comma 3 è previsto che, in caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con un atto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione all'azione collettiva.
      Il comma 4 consente, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, di chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei partecipanti all'azione collettiva.
      L'articolo 10 stabilisce che il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (comma 1); qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, il promotore della classe può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria (comma 2).
      L'articolo 11, comma 1, prevede che qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo se approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo.
      Le parti devono informare il giudice e il curatore dell'accordo raggiunto (comma 2) e il curatore, prima di indire la votazione, deve analizzare le istanze di partecipazione alla classe pendenti.
      Il comma 4 prevede che il curatore deve fornire a tutti i partecipanti alla classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto ai sensi di quanto indicato nel regolamento di cui all'articolo 17.
      Il comma 5 considera valida la prima votazione solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario è necessario indire una seconda votazione priva di soglia di partecipazione minima.
      In caso di accordo transattivo nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocinio e tutte le spese del procedimento devono essere oggetto di accordo tra le parti (comma 6).
      Il comma 7 prevede che il curatore, una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, deve sottoporre l'accordo al giudice, il quale lo sottopone al controllo di meritevolezza, lo approva definitivamente e lo trasmette al collegio, che emette la sentenza nei termini stabiliti dall'accordo stesso.
      L'articolo 12 riguarda il danno punitivo: se il giudice rileva che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto conseguente agli illeciti plurioffensivi è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, su richiesta del promotore della classe stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.
      L'articolo 13 prevede che nelle azioni aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi ai sensi dell'articolo

 

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1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo hanno sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio ingannevole; la nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.
      L'articolo 14 riguarda l'esecuzione della sentenza e il riparto del risarcimento.
      Il comma 1 prevede che se la sentenza (emessa dal tribunale in composizione collegiale) condanna il convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri per fissare la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe. Motivazioni e dispositivo della sentenza devono essere pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
      Il comma 2 prevede che entro centottanta giorni dalla pubblicazione o dall'approvazione della transazione, quanti hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva, e non l'abbiano già fatto, possono inoltrare al curatore l'istanza di cui all'articolo 9, comma 1.
      Il comma 3 dispone che, decorso il termine di cui al comma 2, il curatore, entro trenta giorni, deve depositare in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento degli iscritti all'azione. Entro trenta giorni dal deposito, le parti che vi hanno interesse possono proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione. Il comma 4 prevede che, entro venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, il giudice relatore emette un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore la somma necessaria per l'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascun partecipante, dell'eventuale danno punitivo e delle spese per il curatore amministrativo.
      Il comma 5 affida al curatore amministrativo il compimento di tutti gli atti necessari per la materiale esecuzione del decreto di cui al comma 4. Se il convenuto non adempie spontaneamente all'esecuzione, il curatore può avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e spese per bolli, contributo unificato e notifiche.
      Il comma 6 dispone che, una volta ottenuta l'esecuzione del decreto, il curatore deve procedere rapidamente e senza indugio alla liquidazione dei singoli componenti della classe, procedendo in ordine cronologico di iscrizione; l'eventuale danno punitivo deve essere ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
      Infine, il comma 7 prevede che, in caso di riparto del risarcimento successivo all'atto transattivo approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore deve ripartire il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
      L'articolo 15, comma 1, prevede che, in caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice deve liquidare in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:

          a) la parcella del difensore del convenuto;

          b) la parcella del curatore amministrativo;

          c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe, al quale nulla è dovuto.

      Il comma 2 condanna il convenuto, in caso di soccombenza anche parziale, al pagamento delle spese legali, comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe, in base a quanto previsto dall'articolo 16.
      L'articolo 16 dispone la deroga al tariffario forense: la parcella dei difensori del promotore della classe deve essere calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

 

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      L'articolo 17 riguarda le norme di attuazione, e prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia adotta un regolamento con il quale indica:

          a) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi e i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari per la nomina;

          b) le modalità con cui i curatori devono svolgere le loro funzioni, e in particolare:

              1) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe;

              2) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione alla classe;

              3) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti appartenenti alla classe e per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;

              4) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;

              5) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto dall'azione.

 

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